Gli effetti della riforma contenuta nel decreto legislativo 158/2015 sugli atti notificati a «cavallo» della fine del 2015.
Il «favor rei» ricalcola le sanzioni. Per i provvedimenti non ancora definitivi gli uffici devono rideterminare gli importi. Anche per gli atti sanzionatori emessi prima della fine del 2015 l’amministrazione finanziaria applicherà il favor rei. Per quanto, occorrerà probabilmente un’istanza del contribuente per assicurarsi che siano ricalcolate le sanzioni più favorevoli in linea con la riforma disposta con la delega fiscale e attuata con il decreto legislativo 158/15.
Sembra questa la strada più semplice da percorrere alla luce delle indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate agli uffici con una direttiva interna del 24 dicembre scorso. Questi ultimi dovrebbero agire in autotutela per conformarsi alla nuova griglia delle sanzioni, ma al contribuente converrà comunque verificare con attenzione l’entità delle sanzioni irrogate e intervenire per sollecitarne la revisione anche in considerazione degli istituti attivati per sanare le proprie pendenze con il Fisco.
L’agenzia delle Entrate dunque ribadisce che con il cambiamento delle sanzioni entrato in vigore dal 1° gennaio 2016 andrà salvaguardato il principio del favor rei, per cui al trasgressore va applicata la legge più favorevole «quando la violazione sia stata commessa in vigenza di una norma che stabiliva una sanzione più grave».
Diventa centrale perciò stabilire se al 1° gennaio 2016 i procedimenti sono o meno ancora aperti. Per gli atti emessi dopo il 1° gennaio 2016, considerato che è ancora in corso di aggiornamento la funzionalità per determinare automaticamente il regime sanzionatorio più favorevole al contribuente nel caso concreto, precisa l’Agenzia, «l’ufficio dovrà evidenziare nella motivazione degli atti che la sanzione irrogata è quella più favorevole risultante del confronto effettuato tra le sanzioni ante e post modifica».
Ma l’amministrazione finanziaria è chiamata a procedere in autotutela per applicare il principio del favor rei e rideterminare le sanzioni anche per gli atti emessi prima del 31 dicembre 2015 e per i quali risulti ancora possibile l’impugnazione.
Si reputano ancora “in corso”, in particolare, quei procedimenti per i quali a inizio 2016 sia «ancora pendente il giudizio avanti all’autorità giudiziaria o amministrativa ovvero siano pendenti i termini per la proposizione del ricorso».
Questo perché, come spiega l’Agenzia citando la circolare 180 del 1998, se viene introdotta una sanzione più mite rispetto a quella in vigore al momento della violazione e la sanzione non è stata ancora irrogata va applicata quella meno onerosa per il trasgressore, mentre se la sanzione è stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo resta dovuta quella originaria anche se più dura.
La direttiva della Direzione centrale Accertamento dell’agenzia delle Entrate stabilisce che in questa ipotesi «la definitività del provvedimento di irrogazione della sanzione impedisce in ogni caso (sia a regime che per il periodo transitorio) l’applicazione del regime più favorevole, quantunque la sanzione non sia stata ancora pagata».
Invece, nell’ipotesi intermedia, in cui appunto la sanzione è stata irrogata ma il provvedimento non è ancora definitivo, «la sanzione dovrà essere ridotta in conformità alla previsione più favorevole, con diritto alla restituzione di quanto eventualmente già pagato in eccedenza».
In questo ambito, spetterà all’ufficio o all’ente impositore paragonare i risultati che derivano dall’applicazione delle due norme (e quindi tenendo conto anche delle circostanze aggravanti e attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla legge) per stabilire se effettivamente, in relazione alla singola violazione, si hanno per il trasgressore conseguenze più favorevoli e provvedere al ricalcolo.
All’utente dovrebbe essere poi fornito un documento in cui sono riportati i dati identificativi dell’avviso di accertamento notificato e il prospetto di rideterminazione delle sanzioni con gli importi ricalcolati sulla base dei nuovi codici di violazione inseriti, nonché un modello di pagamento F24 con l’importo ricalcolato a titolo di sanzione.
– Delega fiscale. La legge di Stabilità ha anticipato l’entrata in vigore del nuovo sistema che rivede le penalità per i contribuenti – Le nuove regole si applicano anche a contestazioni ante 2016 non ancora definitive. Riforma delle sanzioni amministrative pienamente operativa dal, 1° gennaio, un anno prima rispetto alla data originariamente prevista nel Dlgs 158/2015.
La legge di Stabilità 2016, la 208/2015, ha eliminato l’entrata in vigore nel 2017 che aveva sollevato molte perplessità soprattutto se collegata all’immediata efficacia delle modifiche apportate con riferimento ai reati tributari previsti dal Dlgs 74/2000.
Dal 2016, pertanto, saranno pienamente operative le nuove sanzioni previste per l’omessa e infedele presentazione della dichiarazione e per l’omesso o tardivo versamento dei tributi. Queste modifiche, comunque, potranno applicarsi non solo per le violazioni commesse dalla data di entrata in vigore delle norme, ma anche per quelle commesse in precedenza per il principio del “favor rei”. Tale estensione, inoltre, troverà applicazione anche per il ravvedimento operoso. In base all’articolo 3, comma 3 del Dlgs 472/1997, le nuove e più favorevoli sanzioni troveranno applicazione anche con riferimento alle violazioni commesse ante 2016 a condizione che il provvedimento di irrogazione delle sanzioni «non sia divenuto definitivo». Sul punto la circolare 180/E/1998 aveva sottolineato che nel caso in cui la sanzione non sia stata ancora irrogata ovvero sia stata applicata con provvedimento non ancora definitivo, opera il principio del favor rei e si deve riconoscere la misura sanzionatoria più lieve. In altri termini, i contribuenti potranno usufruire degli abbattimenti anche in presenza di Pvc, avvisi di accertamento, avvisi di irrogazione di sanzioni non ancora definitivi per i quali si è scelta la strada dell’impugnazione o dell’accertamento con adesione.