La legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016), all’art. 1 commi 547 e 548, ha introdotto un nuovo articolo al TUIR (il 55bis) che regolamenta la nuova Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI).
L’IRI è un’imposta opzionale che nasce con l’obiettivo di armonizzare il sistema tributario e di favorire la patrimonializzazione delle piccole e medie imprese.
In particolare potranno optare per l’applicazione dell’IRI le imprese assoggettate all’IRPEF e quindi:
- • gli imprenditori individuali,
- • le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice
ma soltanto se applicano il regime della contabilità ordinaria.
Potranno applicare l’IRI anche le società a responsabilità limitata trasparenti, ma solo se interamente partecipate da persone fisiche, con un numero di soci non superiore a 10 o 20 nel caso di S.r.l. di tipo cooperativo; l’opzione non può essere altresì esercitata se il volume dei ricavi supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore (5.164.159 euro) o se è assoggettata a procedure concorsuali.
Sono esclusi dall’applicazione dell’IRI i lavoratori autonomi, gli studi associati e le società semplici.
L’IRI è un’imposta sostitutiva dell’IRPEF che si applica, con la medesima aliquota prevista per l’IRES (24%), sulla quota di utili non distribuiti e quindi trattenuti presso l’impresa; gli utili prelevati dal titolare o dai soci rimangono imponibili IRPEF progressivamente in capo al percipiente come reddito d’impresa.
Per aderire al regime IRI occorre esercitare l’opzione in sede di dichiarazione dei redditi; ha durata quinquennale, è rinnovabile e ha effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione.
L’esercizio dell’opzione comporta l’esclusione del regime di trasparenza limitatamente all’imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.
Come già anticipato, l’imposizione IRPEF resta circoscritta alle somme prelevate; i prelievi sono quindi deducibili dal reddito d’impresa da assoggettare ad IRI, nel periodo d’imposta in cui avviene il prelievo, con l’aliquota del 24%.
I redditi d’impresa che eccedono la misura dell’utile d’esercizio in modo definitivo saranno assoggettati solo all’IRI in quanto non potranno essere oggetto di prelevamento, esattamente come avviene per l’IRES.
Per impedire fenomeni di doppia imposizione, le riserve formatesi con utili di esercizi ante opzione e quindi già stati tassati secondo le regole IRPEF ordinarie, in sede di prelevamento non avranno alcun effetto sull’applicazione dell’IRI.
Le perdite d’impresa maturate in regime di IRI saranno computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza negli stessi, senza alcun vincolo temporale.
Ai fini previdenziali nulla cambia: la base imponibile per la determinazione dei contributi dovuti non deve tenere conto del reddito determinato ai fini IRI ma dell’intero reddito d’impresa conseguito dall’impresa (come avviene in caso di mancata opzione).
Poiché L’IRI è un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, in caso di opzione, le detrazioni IRPEF (comprese quelle per familiari) e le deduzioni (comprese quelle per il versamento di contributi previdenziali obbligatori) saranno limitate alla quota di reddito che continuerà ad essere assoggettato ad IRPEF.
Come abbiamo già anticipato in premessa, l’intento della norma, come emerge espressamente nella relazione illustrativa del disegno di legge, è quello di armonizzare il sistema tributario mediante un trattamento fiscale uniforme tra le imprese individuali e le società di persone (assoggettate all’IRPEF – imposta progressiva) e le società di capitali assoggettate all’IRES (imposta fissa al 24% dal periodo d’imposta 2017). L’IRI premia inoltre la crescita e lo sviluppo delle attività produttive mediante il reinvestimento degli utili all’interno delle piccole e medie imprese in regime di contabilità ordinaria.
Attenzione, però, perché l’IRI potrebbe non essere sempre vantaggiosa e in alcuni casi potrebbe comportare un aggravio della tassazione in capo all’imprenditore. |
Trattandosi di imposta sostitutiva dell’IRPEF, l’assoggettamento del reddito all’IRI potrebbe infatti compromettere la capienza del reddito imponibile IRPEF ai fini dell’integrale recupero di oneri deducibili (quali per esempio i contributi previdenziali obbligatori) o di detrazioni (per spese detraibili, ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico, ecc.).
Le imprese attualmente in contabilità semplificata, dovranno tener conto altresì dei maggiori oneri derivanti dal passaggio al regime ordinario. In questi casi dovrà anche essere considerata l’altra novità prevista dalla legge di Bilancio 2017 che introduce il principio di cassa ai fini della tassazione dei redditi delle cosiddette “imprese minori” assoggettate a contabilità semplificata (art. 66 del Tuir; art. 5-bis, comma 1-bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 18 , D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).
Anche se l’opzione andrà esercitata in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2017, è opportuno esaminare in anticipo gli effetti che l’opzione IRI potrebbe comportate, tanto più per quei soggetti che si trovano in regime “semplificato” e potrebbero decidere di passare all’ordinario già dal 1° gennaio 2017.
Siamo fin d’ora a disposizione per fornire ulteriori informazioni e per simulare gli effetti sulla base delle specifiche situazioni.